Art. 2.

      1. L'articolo 441-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 441-bis. - (Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato). - 1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, il procedimento procede nelle forme ordinarie.
      2. Il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta».